1. Il questore competente, nel caso di mancata richiesta o di omissione dei dati previsti all'articolo 2, comma 2, ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblici, può vietare il raduno di cui all'articolo 1.
2. Al fine di individuare le misure più idonee a garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e di tutela ambientale, il