Art. 5.

      1. Il questore competente, nel caso di mancata richiesta o di omissione dei dati previsti all'articolo 2, comma 2, ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblici, può vietare il raduno di cui all'articolo 1.
      2. Al fine di individuare le misure più idonee a garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e di tutela ambientale, il

 

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questore competente può, altresì, stabilire modalità diverse per lo svolgimento del raduno rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, provvedendo, ove necessario, a individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento dell'evento.